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Incidenti stradali simulati e sinistri mai avvenuti: come tutelarsi

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di sinistri “fantasma” che, talvolta, ignari assicurati si ritrovano nel proprio attestato di rischio, senza esserne consapevoli e in alcun modo responsabili.

Iniziamo col dire che simulare un sinistro è una un reato specifico intitolato “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” (art. 642 del codice penale).

Fatta questa doverosa premessa, anche al fine di scoraggiare qualsivoglia soggetto a simulare un sinistro, entriamo nel dettaglio di quelle che sono le truffe più note e conosciute; quella dello specchietto è sicuramente la più diffusa. 

In questo finto incidente, il truffatore rompe lo specchietto di un’auto e poi mostra al proprietario lo stesso danno sulla sua vettura.

Il truffatore, che con il suo veicolo pochi istanti prima era passato a distanza ravvicinata al vostro, vi mostra le conseguenze della lieve collisione proponendo di evitare di denunciare il fatto alla compagnia assicuratrice per scongiurare l’aumento della classe di merito e di conseguenza del premio della polizza RCA.
In cambio però vi chiede una cifra che può variare da poche decine ad alcune centinaia di euro.

Evitate di cadere nella trappola; diffidate di chi esorta a non coinvolgere l’assicurazione, chiedete sempre la compilazione della Constatazione Amichevole dell’incidente (CID) e, nel caso in cui il truffatore insistesse nel voler risolvere la faccenda bonariamente, mostratevi sicuri e respingete decisamente la richiesta chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Un’altra truffa comune è quella che molti furbetti fanno ai danni dell’auto che si trova alle loro spalle: si inseriscono all’improvviso ad uno stop, ad un incrocio o nelle salite, e provocano un tamponamento facendosi toccare il retro dal muso dell’auto che li segue. La responsabilità di questi sinistri è sempre del guidatore che si trova nell’auto che tampona.

Il danno è fatto e il malcapitato di turno è costretto a risarcire. Inoltre, i truffatori aggiungono spesso dolori al collo o alla schiena per ottenere risarcimenti più cospicui, nonostante la bassa velocità del tamponamento.

Come evitare che questo accada? Il consiglio è quello di mantenere sempre la dovuta distanza di sicurezza in modo da evitare qualsiasi contatto, anche lieve, in caso di frenata brusca.

Esiste poi anche la cd. truffa della “vittima fantasma”; questa avviene dopo un incidente quando il truffatore tenta di richiedere un risarcimento per passeggeri che in realtà non erano a bordo dell’auto.

Per evitare questa truffa, subito dopo il sinistro, quando andate a prendere le informazioni utili come numero di polizza, di targa e della patente del guidatore, annotate anche se e quanti passeggeri sono presenti nell’auto e scattate con il cellulare più foto possibili in modo da evidenziare il numero delle persone coinvolte dentro e fuori dall’auto.

 Nel caso questi semplici accorgimenti non siano stati messi in essere o non siano stati sufficienti ad evitare la truffa è necessario contattare immediatamente la vostra compagnia assicurativa, esponendo la versione dei fatti, possibilmente entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro e dichiarando di essere estranei ai fatti.

    Fornite la vostra versione di disconoscimento dei fatti entro 30 giorni dalla comunicazione del sinistro perché, trascorso tale termine, il truffatore che nel frattempo avesse richiesto il risarcimento dei danni, potrebbe ottenerlo.

    Formulate all’assicurazione una richiesta di accesso agli atti, per ottenere informazioni sul sinistro attribuito e mai commesso, circa la conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno. Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati.

Tale adempimento va evaso entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, pena l’eventuale possibilità di effettuare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). L’Istituto, infatti, potrebbe sanzionare pesantemente la compagnia nel caso in cui accertasse particolari comportamenti irregolari.

Dopo aver ricevuto il disconoscimento del sinistro, la compagnia è tenuta a compiere delle valutazioni sulla fondatezza e serietà dell’accusa che è stata mossa al danneggiato, in modo da poter pervenire ad una conclusione quanto più equa possibile. 

In particolare la Compagnia potrà svolgere una perizia tecnica sui mezzi coinvolti, per verificare la presenza dei danni dichiarati dal danneggiato e la compatibilità tra i mezzi coinvolti, potrà sentire le parti e/o eventuali testimoni, per valutare l’attendibilità delle loro dichiarazioni.

Una volta effettuate le opportune verifiche, deciderà se liquidare il sinistro al danneggiato o chiudere la pratica senza dare seguito ad alcun risarcimento. 

Inoltre, ove ritenesse che il sinistro sia stato simulato e quindi sussistano i presupposti di un illecito, la compagnia potrà presentare una denuncia – querela all’Autorità Giudiziaria.